Pantelleria, ‘paradiso fiscale’ per far tornare i pensionati trasferiti all’estero

Pantelleria, ‘paradiso fiscale’ per far tornare i pensionati trasferiti all’estero

06/03/2019 0 Di Francesca Marrucci

Pantelleria tra le mete consigliate per chi vuole tornare in Italia dopo aver deciso di trascorrere il periodo post-pensione all’estero. Ecco come fare.

di Fran­ce­sca Marrucci

Sie­te pen­sio­na­ti? Risie­de­te all’e­ste­ro e sta­te cer­can­do un para­di­so fisca­le e natu­ra­le dove pas­sa­re il resto del­la vostra vita? Pan­tel­le­ria è una del­le pos­si­bi­li scel­te in ter­ri­to­rio ita­lia­no. Anzi, secon­do l’In­for­ma­zio­ne Fisca­le, la miglior scel­ta insie­me al comu­ne di Palau, in Sardegna.

L’ul­ti­ma leg­ge di Bilan­cio, infat­ti, ha isti­tui­to dal 1° gen­na­io di que­st’an­no i ‘pic­co­li para­di­si fisca­li’ ita­lia­ni. Si trat­ta di cen­tri del Mez­zo­gior­no con meno di 20.000 abi­tan­ti, in cui ci si potrà tra­sfe­ri­re ver­san­do un’im­po­sta sosti­tu­ti­va del 7%.

I Comu­ni inte­res­sa­ti devo­no esse­re in una di que­ste regio­ni: Sici­lia, Cala­bria, Basi­li­ca­ta, Abruz­zo, Sar­de­gna, Moli­se o Puglia. L’i­dea è quel­la di per­met­te­re ai pen­sio­na­ti che risie­do­no all’e­ste­ro per bene­fi­cia­re degli sgra­vi fisca­li (in par­ti­co­la­re alle Cana­rie e in Por­to­gal­lo) di rien­tra­re in Ita­lia e ripo­po­la­re alcu­ne zone sottopopolate. 

Gli incas­si pro­ve­nien­ti da que­sto 7% ser­vi­ran­no a finan­zia­re le uni­ver­si­tà del Mez­zo­gior­no, ma l’of­fer­ta ha un limi­te di tem­po. Infat­ti, l’a­ge­vo­la­zio­ne può dura­re solo cin­que anni e il con­tri­buen­te è comun­que libe­ro di cam­bia­re idea anche pri­ma, ma se rinun­cia non potrà sce­glie­re un altro luo­go: per­de­rà il dirit­to all’opzione.

Chi ha inten­zio­ne di acce­de­re all’agevolazione deve rispon­de­re ai seguen­ti requi­si­ti:

  • deve aver avu­to una resi­den­za fisca­le all’estero nei cin­que perio­di d’imposta pre­ce­den­ti a quel­lo in cui l’opzione diven­ta efficace;
  • deve tra­sfe­rir­si da Pae­si con i qua­li sono in vigo­re accor­di di coo­pe­ra­zio­ne amministrativa.

La tas­sa­zio­ne age­vo­la­ta si può appli­ca­re ai red­di­ti pro­dot­ti all’estero, con­si­de­ra­ti “sul­la base di cri­te­ri reci­pro­ci a quel­li pre­vi­sti dall’articolo 23 per indi­vi­dua­re quel­li pro­dot­ti nel ter­ri­to­rio del­lo Sta­to”, come si leg­ge nell’arti­co­lo 165 del TUIR.

Per appli­ca­re ai red­di­ti l’aliquota del 7%, i pen­sio­na­ti devo­no indi­ca­re l’opzione nel­la dichia­ra­zio­ne dei red­di­ti rela­ti­va al perio­do d’imposta in cui vie­ne tra­sfe­ri­ta la resi­den­za in Italia.

Ulte­rio­ri infor­ma­zio­ni nel­la Leg­ge di Bilan­cio 2019, nel Testo Uni­co del­le Impo­ste sui Red­di­ti all’arti­co­lo 24 ter.

 

Foto di Tom­ma­so Brignone