Il Codice Rosso è legge: ma cosa succede alla donna che denuncia?

Il Codice Rosso è legge: ma cosa succede alla donna che denuncia?

28/07/2019 0 Di Redazione

Final­men­te appro­va­ta la leg­ge che tute­la gli abu­si e vio­len­ze sul­le don­ne, l’obbligo da par­te del­la poli­zia peni­ten­zia­ria di inter­ve­ni­re entro 3 gior­ni dal­la denun­cia, una cor­sia che accor­cia di gran lun­ga le attese.

Una legge però che perde in alcuni punti in quanto non è del tutto lineare.

Ad esem­pio non sono pre­vi­sti inter­ven­ti per accor­cia­re i tem­pi del pro­ces­so pena­le, che in media dura otto anni, pur­trop­po in alcu­ni casi anche di più, e sap­pia­mo bene che una sen­ten­za defi­ni­ti­va dopo die­ci anni non dà giu­sti­zia a nessuno.

Un mio caris­si­mo ami­co medi­co, che si occu­pa nel­la pro­vin­cia di Tra­pa­ni di vio­len­za di gene­re, mi dis­se: “La vio­len­za di gene­re non vie­ne pre­sa in con­si­de­ra­zio­ne dal­le Con­su­len­ze tec­ni­che d’ufficio (Ctu) nomi­na­te dal giu­di­ce nei casi di sepa­ra­zio­ni con­flit­tua­li e affi­do dei mino­ri”.
La vio­len­za vie­ne con­fu­sa con il con­flit­to e si arri­va a con­si­glia­re alle don­ne di riti­ra­re le que­re­le per dare pro­va di voler­si con­ci­lia­re e abbas­sa­re la con­flit­tua­li­tà. In situa­zio­ni peg­gio­ri, le don­ne che han­no subi­to mal­trat­ta­men­ti sono dichia­ra­te “madri non tute­lan­ti”; ma un uomo che com­met­te vio­len­za anche davan­ti ai figli “è comun­que un buon padre”.

Quindi ancora discrepanze e poca chiarezza.

Vor­rei solo apri­re una paren­te­si, che inve­ce avreb­be biso­gno di mol­te righe per esse­re chia­ri­ta, in meri­to alla tute­la del­le mam­me e i bam­bi­ni, vit­ti­me di violenze.
Ciò in cui spe­ro dav­ve­ro, è che dopo la fase ini­zia­le del­la denun­cia, ven­ga­no real­men­te protetti.
Tenu­ti insieme.
Aiutati.
Salvati.
Un Uomo vio­len­to, un padre vio­len­to è una per­so­na che deve esse­re aiu­ta­ta con gli stru­men­ti ade­gua­ti, ma allon­ta­na­to per­ché non con­ti­nui ad esse­re un pericolo.
Spe­ro che le sezio­ni dei Tri­bu­na­li civi­le e pena­le comin­ci­no a col­la­bo­ra­re tra loro, incro­cian­do i dati, per ave­re una visio­ne chia­ra del­la situa­zio­ne che vie­ne denun­cia­ta, affin­ché non ven­ga con­si­de­ra­ta con­flit­tua­le e quin­di a rischio per il mino­re, ma che la vio­len­za man­ten­ga il cat­ti­vo nome che ha, per­ché solo attra­ver­so quel­lo si pos­so­no atti­va­re le misu­re di sicu­rez­za e protezione.
La mac­chi­na del­la giu­sti­zia, le leg­gi, i cen­tri anti­vio­len­za, esistono.
Biso­gna però lavo­ra­re nel modo giu­sto, affin­ché que­sto non diven­ti un inca­stro peri­co­lo­so che pos­sa fini­re per fare un gio­co con­tra­rio, veden­do madri e bam­bi­ni, allon­ta­na­ti tra loro.

🔴 CODICE ROSSO: cosa prevede?

La pro­po­sta di leg­ge 1455, appro­va­ta dal­la Came­ra, basa­ta su un dise­gno di leg­ge gover­na­ti­vo cono­sciu­ta come Codi­ce Ros­so, vuo­le raf­for­za­re le tute­le pro­ces­sua­li del­le vit­ti­me di rea­ti vio­len­ti, con par­ti­co­la­ri rife­ri­men­to ai rea­ti di vio­len­za ses­sua­le e dome­sti­ca qua­li: mal­trat­ta­men­ti con­tro fami­lia­ri e con­vi­ven­ti; vio­len­za ses­sua­le, aggra­va­ta e di grup­po; atti ses­sua­li con mino­ren­ne; cor­ru­zio­ne di mino­ren­ne: atti per­se­cu­to­ri: lesio­ni per­so­na­li aggra­va­te da lega­mi familiari.
Le nuo­ve nor­me pre­ve­do­no che la poli­zia giu­di­zia­ria deve imme­dia­ta­men­te comu­ni­ca­re, anche in for­ma ora­le, al pub­bli­co mini­ste­ro la noti­zia di un rea­to com­pre­sa nell’elenco precedente.
Il pub­bli­co mini­ste­ro ha l’obbligo di sen­ti­re la per­so­na offe­sa entro tre gior­ni dall’iscrizione del­la noti­zia di rea­to. Que­ste due nor­me voglio­no evi­ta­re che la vit­ti­ma cor­ra anco­ra rischi, assu­men­do rapi­da­men­te tut­te le ini­zia­ti­ve per evi­ta­re nuo­ve aggres­sio­ni. Pre­vi­sto anche divie­ti di avvi­ci­nar­si alle vit­ti­me e uso dei brac­cia­let­ti per i persecutori.
La poli­zia deve pro­ce­de­re sen­za ritar­di alle inda­gi­ni e rife­ri­re al pub­bli­co mini­ste­ro. Entro un anno le for­ze dell’ordine dovran­no svol­ge­re cor­si di for­ma­zio­ne spe­ci­fi­ci per affron­ta­re que­sto tipo di reati.
Vie­ne intro­dot­to il rea­to spe­ci­fi­co di sfre­gio del viso e l’obbligo di comu­ni­ca­re alla vit­ti­ma e al suo avvo­ca­to la scar­ce­ra­zio­ne dell’aggressore.