Pantelleria: dopo il Decreto di oggi, ecco come comportarsi

Pantelleria: dopo il Decreto di oggi, ecco come comportarsi

10/03/2020 0 Di Redazione

COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IL SINDACO 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed a titolo precauzionale e cautelare.

 VISTO

  • Il DPCM 09.03.2020, recan­te “Ulte­rio­ri dispo­si­zio­ni attua­ti­ve del decre­to-leg­ge 23 feb­bra­io 2020, n.6, recan­te misu­re urgen­ti in mate­ria di con­te­ni­men­to e gestio­ne del­l’e­mer­gen­za epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-19, appli­ca­bi­li sul­l’in­te­ro ter­ri­to­rio nazio­na­le”, con il qua­le ven­go­no appli­ca­te all’intero ter­ri­to­rio le dispo­si­zio­ni di cui all’art. 1 del DPCM 08.03.2020.
  • Il DPCM 08.03.2020, recan­te “Ulte­rio­ri dispo­si­zio­ni attua­ti­ve del decre­to-leg­ge 23 feb­bra­io 2020, n.6, recan­te misu­re urgen­ti in mate­ria di con­te­ni­men­to e gestio­ne del­l’e­mer­gen­za epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-19, appli­ca­bi­li sul­l’in­te­ro ter­ri­to­rio nazio­na­le”. Nuo­va indi­ca­zio­ne del­le “zone aran­cio­ne” iden­ti­fi­ca­te nel­la Regio­ne Lom­bar­dia e nel­le pro­vin­ce di Mode­na, Par­ma, Pia­cen­za, Reg­gio nell’Emilia, Rimi­ni; Pesa­ro e Urbi­no; Ales­san­dria, Asti, Nova­ra, Ver­ba­no-Cusio-Osso­la, Ver­cel­li; Vene­zia, Pado­va, Tre­vi­so.
  • L’Ordinanza con­tin­gi­bi­le e urgen­te n. 3 del 08.03.2020 a fir­ma del Pre­si­den­te del­la Regio­ne Sici­lia, recan­te Ulte­rio­ri misu­re per la pre­ven­zio­ne e gestio­ne dell’emergenza epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-2019”.
  • L’Ordinanza con­tin­gi­bi­le e urgen­te n. 4 del 08.03.2020 a fir­ma del Pre­si­den­te del­la Regio­ne Sici­lia, recan­te Ulte­rio­ri misu­re per la pre­ven­zio­ne e gestio­ne dell’emergenza epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-2019”.

È FATTO OBBLIGO

  1. Secon­do le dispo­si­zio­ni con­te­nu­te nel DPCM 09.03.2020, che richia­ma il DPCM del 08.03.2020, che van­no osser­va­te nel­la sua totalità:

-       Evi­ta­re ogni spo­sta­men­to del­le per­so­ne fisi­che in entra­ta e in usci­ta dal ter­ri­to­rio di Pan­tel­le­ria, non­ché all’interno del­lo stes­so, sal­vo che per gli spo­sta­men­ti moti­va­ti da com­pro­va­te esi­gen­ze lavo­ra­ti­ve o situa­zio­ni di neces­si­tà ovve­ro spo­sta­men­ti per moti­vi di salu­te. In entra­ta ed in usci­ta dal ter­ri­to­rio è con­sen­ti­to il rien­tro pres­so il pro­prio domi­ci­lio, abi­ta­zio­ne o residenza.

-       Di rima­ne­re pres­so la pro­pria abi­ta­zio­ne o dimo­ra per i sog­get­ti sot­to­po­sti alla misu­ra del­la qua­ran­te­na ovve­ro risul­ta­ti posi­ti­vi al virus.

-       Di sospen­de­re le mani­fe­sta­zio­ni, gli even­ti e gli spet­ta­co­li di qual­sia­si natu­ra, ivi inclu­si quel­li cine­ma­to­gra­fi­ci e tea­tra­li, svol­ti in ogni luo­go, sia pub­bli­co sia privato.

-       Di sospen­de­re tut­te le mani­fe­sta­zio­ni orga­niz­za­te, non­ché gli even­ti in luo­go pub­bli­co o pri­va­to, ivi com­pre­si quel­li di carat­te­re cul­tu­ra­le, ludi­co, spor­ti­vo, reli­gio­so e fie­ri­sti­co anche, se svol­ti in luo­ghi chiu­si ma aper­ti al pub­bli­co, qua­li, a tito­lo di esem­pio, cine­ma, pub, scuo­le di bal­lo, sale gio­chi, sale scom­mes­se e sale bin­go, disco­te­che e loca­li assimilati.

-       Per l’apertura dei luo­ghi di cul­to, di adot­ta­re misu­re orga­niz­za­ti­ve tali da evi­ta­re assem­bra­men­ti di per­so­ne, tenen­do con­to del­le dimen­sio­ni e del­le carat­te­ri­sti­che dei luo­ghi, e tali da garan­ti­re ai fre­quen­ta­to­ri la pos­si­bi­li­tà di rispet­ta­re la distan­za tra loro di alme­no 1 metro. Sono sospe­se le ceri­mo­nie civi­li e reli­gio­se ivi com­pre­se quel­le funebri.

-       Di ces­sa­re le atti­vi­tà di risto­ra­zio­ne e bar alle ore 18 e aper­tu­ra dal­le ore 06.00, con obbli­go, a cari­co del gesto­re, di far rispet­ta­re la distan­za di sicu­rez­za inter­per­so­na­le di alme­no un metro, con san­zio­ne del­la sospen­sio­ne dell’attività in caso di vio­la­zio­ne. Sono con­sen­ti­te le atti­vi­tà com­mer­cia­li diver­se da Bar e Risto­ran­ti a con­di­zio­ne che il gesto­re garan­ti­sca un acces­so ai pre­det­ti luo­ghi con moda­li­tà con­tin­gen­ta­te o comun­que ido­nee a evi­ta­re assem­bra­men­ti di per­so­ne, tenu­to con­to del­le dimen­sio­ni e del­le carat­te­ri­sti­che dei loca­li aper­ti al pub­bli­co, e tali da garan­ti­re ai fre­quen­ta­to­ri una distan­za di alme­no un metro, tra i visi­ta­to­ri, con san­zio­ne di sospen­sio­ne dell’attività in caso di violazione.

-       Di ces­sa­re ogni atti­vi­tà di pale­stre, pisci­ne, cen­tri benes­se­re, cen­tri cul­tu­ra­li, cen­tri socia­li, cen­tri ricreativi.

  1. Secon­do le dispo­si­zio­ni con­te­nu­te nel­le Ordi­nan­ze con­tin­gi­bi­li e urgen­ti n. 3 e 4 del 08.03.2020 a fir­ma del Pre­si­den­te del­la Regio­ne Sici­lia, che van­no osser­va­te nel­la loro totalità:

-       A chiun­que, a par­ti­re dal quat­tor­di­ce­si­mo gior­no ante­ce­den­te la data di pub­bli­ca­zio­ne del pre­sen­te decre­to (23 feb­bra­io), abbia fat­to ingres­so in Ita­lia dopo aver sog­gior­na­to in zone a rischio epi­de­mio­lo­gi­co, come iden­ti­fi­ca­te dall’Organizzazione Mon­dia­le del­la Sani­tà, o sia tran­si­ta­to ed abbia sosta­to nei ter­ri­to­ri del­la REGIONE LOMBARDIA E DELLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO NELL’EMILIA, RIMINI; PESARO E URBINO; ALESSANDRIA, ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI; VENEZIA, PADOVA, TREVISO, di comu­ni­ca­re tale cir­co­stan­za al Comu­ne, al Dipar­ti­men­to di pre­ven­zio­ne dell’azienda sani­ta­ria ter­ri­to­rial­men­te com­pe­ten­te non­ché al pro­prio medi­co di medi­ci­na gene­ra­le ovve­ro al pedia­tra di libe­ra scel­ta, con obbli­go di osser­va­re la per­ma­nen­za domi­ci­lia­re con iso­la­men­to fidu­cia­rio, man­te­nen­do lo sta­to di iso­la­men­to per 14 gior­ni dall’arrivo con divie­to di con­tat­ti socia­li, di osser­va­re il divie­to di spo­sta­men­to e di viag­gio, di rima­ne­re rag­giun­gi­bi­le per ogni even­tua­le atti­vi­tà di sor­ve­glian­za.

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A. E B. ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL DPCM DEL 08.03.2020 E NELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI N. 3 e 4 DEL 08.03.2020 A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, COMPORTERÀ LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART. 650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE (art. 452 – Codi­ce Penale).

È FORTEMENTE RACCOMANDATO

-       a tut­te le per­so­ne anzia­ne o affet­te da pato­lo­gie cro­ni­che o con mul­ti mor­bi­li­tà ovve­ro con sta­ti di immu­no­de­pres­sio­ne con­ge­ni­ta o acqui­si­ta, di evi­ta­re di usci­re dal­la pro­pria abi­ta­zio­ne o dimo­ra fuo­ri dai casi di stret­ta neces­si­tà e di evi­ta­re comun­que luo­ghi affol­la­ti nei qua­li non sia pos­si­bi­le man­te­ne­re la distan­za di sicu­rez­za inter­per­so­na­le di alme­no un metro.

-       Ai sog­get­ti con sin­to­ma­to­lo­gia da infe­zio­ne respi­ra­to­ria e feb­bre (mag­gio­re di 37,5°), di rima­ne­re pres­so il pro­prio domi­ci­lio e di limi­ta­re al mas­si­mo i con­tat­ti socia­li, con­tat­tan­do il pro­prio medi­co curan­te. Evi­ta­re di recar­si in ospe­da­le sen­za aver con­sul­ta­to il pro­prio medico.

È DOVERE CIVICO

Per chiun­que, anche in assen­za di sin­to­mi, giun­to sull’isola di Pan­tel­le­ria, che abbia sog­gior­na­to, negli ulti­mi quat­tor­di­ci gior­ni, nel­le Regio­ni Ita­lia­ne non indi­ca­te al pre­ce­den­te pun­to B. e fuo­ri dai con­fi­ni nazio­na­li, dove vi sono casi di con­ta­gio da COVID-19, di avvi­sa­re il pro­prio medi­co curan­te pre­sen­te a Pan­tel­le­ria oppu­re, in assen­za, l’ufficiale sani­ta­rio loca­le (tel. 347.855.0175).

SI INFORMA

Che sono atti­vi i seguen­ti nume­ri di pub­bli­ca utilità:

112 – Nume­ro Uni­co dell’Emergenza

1500 – Nume­ro Nazio­na­le Mini­ste­ro del­la Salute

800.458.787 – Nume­ro verde

Si riportano le Misure igienico-sanitarie, contenute nel DPCM 08 Marzo 2020, Allegato 1:

  1. a) lavar­si spes­so le mani.  Si rac­co­man­da di met­te­re   a dispo­si­zio­ne in tut­ti i loca­li     pub­bli­ci, pale­stre, super­mer­ca­ti, far­ma­cie e altri luo­ghi di aggre­ga­zio­ne, solu­zio­ni idroal­co­li­che per il lavag­gio del­le mani;
  2. b) evi­ta­re il con­tat­to rav­vi­ci­na­to con per­so­ne che sof­fro­no di infe­zio­ni respi­ra­to­rie acute;
  3. c) evi­ta­re abbrac­ci e stret­te di mano;
  4. d) man­te­ni­men­to, nei con­tat­ti socia­li, di   una   distan­za inter­per­so­na­le di alme­no un metro;
  5. e) igie­ne respi­ra­to­ria (star­nu­ti­re e/o tos­si­re in un faz­zo­let­to evi­tan­do il con­tat­to del­le mani con le secre­zio­ni respiratorie);
  6. f) evi­ta­re l’uso pro­mi­scuo di bot­ti­glie e bic­chie­ri, in par­ti­co­la­re duran­te l’at­ti­vi­tà sportiva;
  7. g) non toc­car­si occhi, naso e boc­ca con le mani;
  8. h) coprir­si boc­ca e naso se si star­nu­ti­sce o tossisce;
  9. i) non pren­de­re far­ma­ci anti­vi­ra­li e anti­bio­ti­ci, a meno che sia­no pre­scrit­ti dal medico;
  10. j) puli­re le super­fi­ci con disin­fet­tan­ti a base di clo­ro o alcol;
  11. k) usa­re la masche­ri­na solo se si sospet­ta di esse­re mala­ti o se si pre­sta assi­sten­za a per­so­ne malate.

                                                                                        Il Sin­da­co

                                                                                Dott. Vin­cen­zo Campo

 

Pan­tel­le­ria, 10 mar­zo 2020