Sette conferenze per conoscere le realtà pantesche dall’agricoltura alla viticoltura, dal mare al vino, passando…
Pantelleria: dopo il Decreto di oggi, ecco come comportarsi
10/03/2020COMUNE DI PANTELLERIA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
IL SINDACO
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed a titolo precauzionale e cautelare.
VISTO
- Il DPCM 09.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale vengono applicate all’intero territorio le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 08.03.2020.
- Il DPCM 08.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Nuova indicazione delle “zone arancione” identificate nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli; Venezia, Padova, Treviso.
- L’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 08.03.2020 a firma del Presidente della Regione Sicilia, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
- L’Ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 08.03.2020 a firma del Presidente della Regione Sicilia, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
È FATTO OBBLIGO
- Secondo le disposizioni contenute nel DPCM 09.03.2020, che richiama il DPCM del 08.03.2020, che vanno osservate nella sua totalità:
- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio di Pantelleria, nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In entrata ed in uscita dal territorio è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Di rimanere presso la propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- Di sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- Di sospendere tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche, se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, cinema, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
- Per l’apertura dei luoghi di culto, di adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.
- Di cessare le attività di ristorazione e bar alle ore 18 e apertura dalle ore 06.00, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Sono consentite le attività commerciali diverse da Bar e Ristoranti a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori una distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione di sospensione dell’attività in caso di violazione.
- Di cessare ogni attività di palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- Secondo le disposizioni contenute nelle Ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e 4 del 08.03.2020 a firma del Presidente della Regione Sicilia, che vanno osservate nella loro totalità:
- A chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (23 febbraio), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato ed abbia sostato nei territori della REGIONE LOMBARDIA E DELLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO NELL’EMILIA, RIMINI; PESARO E URBINO; ALESSANDRIA, ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI; VENEZIA, PADOVA, TREVISO, di comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggio, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A. E B. ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL DPCM DEL 08.03.2020 E NELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI N. 3 e 4 DEL 08.03.2020 A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, COMPORTERÀ LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART. 650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE (art. 452 – Codice Penale).
È FORTEMENTE RACCOMANDATO
- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°), di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Evitare di recarsi in ospedale senza aver consultato il proprio medico.
È DOVERE CIVICO
Per chiunque, anche in assenza di sintomi, giunto sull’isola di Pantelleria, che abbia soggiornato, negli ultimi quattordici giorni, nelle Regioni Italiane non indicate al precedente punto B. e fuori dai confini nazionali, dove vi sono casi di contagio da COVID-19, di avvisare il proprio medico curante presente a Pantelleria oppure, in assenza, l’ufficiale sanitario locale (tel. 347.855.0175).
SI INFORMA
Che sono attivi i seguenti numeri di pubblica utilità:
112 – Numero Unico dell’Emergenza
1500 – Numero Nazionale Ministero della Salute
800.458.787 – Numero verde
Si riportano le Misure igienico-sanitarie, contenute nel DPCM 08 Marzo 2020, Allegato 1:
- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo
Pantelleria, 10 marzo 2020
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