COMUNE DI PANTELLERIA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
IL SINDACO
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed a titolo precauzionale e cautelare.
VISTO
- Il DPCM 11.03.2020, recante aggiornamenti sui DPCM precedenti recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Il DPCM 09.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale vengono applicate all’intero territorio le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 08.03.2020.
- Il DPCM 08.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Nuova indicazione delle “zone arancione” identificate nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli; Venezia, Padova, Treviso.
- L’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12.03.2020 a firma del Presidente della Regione Sicilia, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di igiene e sanità pubblica”.
È FATTO OBBLIGO
- Secondo le disposizioni contenute nel DPCM 11.03.2020 che va osservato nella sua totalità.
- Di sospendere le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Di sospendere le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igenico-sanitarie si aper l’attività di confezionamento che di trasporto.
- Di sospendere le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Restano comunque valide le disposizioni dei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020 che non contrastano con quanto in precedenza indicato per i quali si riportano i principali.
- Di rimanere presso la propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- Di sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- Di sospendere tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche, se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, cinema, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
- Per l’apertura dei luoghi di culto, di adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.
- Di cessare ogni attività di palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- Secondo le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 5 del 12.03.2020 a firma del Presidente della Regione Sicilia, che va osservata nella sua totalità.
- AI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI NELL’INTERO TERRITORIO REGIONALE CHE VI FACCIANO RIENTRO DA ALTRE REGIONI O DALL’ESTERO, DI COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL COMUNE, AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO, NONCHÉ AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA CON OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO PER 14 GIORNI DALL’ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI OSSERVARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI, DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA. NEL CASO IN CUI L’APPARTAMENTO NON GODA DI STANZA ISOLATA CON BAGNO ANNESSO AD ESCLUSIVO UTILIZZO, I FAMILIARI CONVIVENTI DOVRANNO SOTTOSTARE, CON LE MEDESIME MODALITÀ, ALL’OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO.
- AI SOGGETTI CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO REGIONALE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, PURCHÉ RIENTRANTI TRA QUELLE ESPRESSAMENTE CONSENTITE DAL DPCM DEL 11 MARZO 2020, DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.
- Di interdire l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali restando lo stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri;
- Al fine di evitare il sovraffollamento nelle banche e negli uffici postali, di privilegiare l’attività degli sportelli automatici e a tal fine si deve assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze provvedendo alla quotidiana sanificazione;
- per tutte le attività non sospese, di promuovere al massimo l’utilizzo delle modalità di lavoro agile.
- Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale, ai responsabili dei relativi esercizi commerciali di vigilare su episodi di acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici.
LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A. E B. ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL DPCM DEL 08.03.2020 E NELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI N. 3 e 4 DEL 08.03.2020 A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, COMPORTERÀ LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART. 650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE (art. 452 – Codice Penale).
È FORTEMENTE RACCOMANDATO
- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°), di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Evitare di recarsi in ospedale senza aver consultato il proprio medico.
È DOVERE CIVICO
Per chiunque, anche in assenza di sintomi, giunto sull’isola di Pantelleria, che abbia soggiornato, negli ultimi quattordici giorni, nella Regione Sicilia, di avvisare il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta, se presente a Pantelleria, oppure, in assenza, l’ufficiale sanitario locale (tel. 347.855.0175).
SI INFORMA
Ø Che sono attivi i seguenti numeri di pubblica utilità:
112 – Numero Unico dell’Emergenza
1500 – Numero Nazionale Ministero della Salute
800.458.787 – Numero verde
Ø Che gli spostamenti all’interno dell’isola e per recarsi sulla terra ferma devono essere determinate da:
o Comprovate esigenze lavorative
o Situazioni di necessità
o Motivi di salute
o Rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.
Il modulo di autodichiarazione, che deve sempre accompagnare gli spostamenti dal proprio domicilio, è scaricabile al seguente link:
http://www.comunepantelleria.it/autodichiarazione-covid-19-del-10-marzo-2020/
Si riportano le Misure igienico-sanitarie, contenute nel DPCM 08 Marzo 2020, Allegato 1:
- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo
Pantelleria, 13 marzo 2020
Foto di Tommaso Brignone
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