Sicilia Zona Rossa e per ora Pantelleria anche.
Mentre il Sindaco Vincenzo Campo ha inviato al Presidente Musumeci una lettera per chiedere di applicare il comma 2 dell’Art. 3 dell’ultimo DPCM del 14 gennaio scorso che consente l’applicazione di zone di colore differente per Comuni con situazioni e RT sotto controllo o ai minimi, ecco come avevamo promesso ieri, l’Ordinanza del Sindaco, articolo per articolo.
LEGGI DIRETTAMENTE L’ORDINANZA IN PDF -> QUI
—————
COMUNE DI PANTELLERIA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORDINANZA SINDACALE
N. 5 del 15 gennaio 2021
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL SINDACO
Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “ Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “ il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con D.L. n. 125/2020, al 31 gennaio 2021;
Visto l’articolo 3, comma 6‑bis e l’articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 7 agosto 2020. Del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021;
Visto il D.L. n. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020 ed il successivo D.L. n. 33/2020 convertito con Legge n. 74/2020;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 9 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25.02.2020, n. 2 del 26.02.2020, nn. 3 e 4 dell’8.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del 29.03.2020, n. 13 dell’1.04.2020, n. 14 del 3.04.2020, n. 15 dell’8.04.2020, n. 16 dell’11.04.2020, n. 17 del 18.04.2020, n. 18 del 30.04.2020, nn. 19 e 20 del 1.05.2020 e 21 del 17.05.2020, n. 22 del 2.06.2020, n. 23 del 3.06.2020, n. 24 del 6.06.2020, n. 25 del 13.06.2020, n. 26 del 2.07.2020, nn. 27 e 28 del 14.07.2020, n. 29 del 30.07.2020, n. 30 del 31.07.2020, n. 31 del 9.08.2020, n. 32 del 12.08.2020, n. 33 del 22.08.2020, n. 34 del 10.09.2020, n. 35 del 19.09.2020, n. 36 del 27.09.2020, n. 37 del 2.10.2020, n. 38 del 4.10.2020, n. 39 del 7.10.2020, n. 40 del 10.10.2020, n. 41 del 12.10.2020, nn. 42 e 43 del 15.10.2020, nn. 44, 45 e 46 del 16.10.2020, n. 47 del 18.10.2020, n. 48 del 19.10.2020, n. 49 del 20.10.2020, n. 50 del 22.10.2020, n. 51 del 24.10.2020, n. 52 del 25.10.2020, n. 53 del 30.10.2020, n. 54 del 2.11.2020, n. 55 del 07.11.2020, n. 56 del 09.11.2020, n. 57 del 10.11.2020, n. 58 del 14.11.2020, n. 59 del 15.11.2020, n. 60 del 17.11.2020, n. 61 del 19.11.2020, n. 62 del 19.11.2020 e n. 63 del 28.11.2020, n. 64 del 10.12.2020, n. 65 del 21.12.2020, n. 1 del 3.01.2021, n. 2 del 4.01.2021, nn. 3 e 4 del 5.01.2021, n. 5 del 8.01.2021, nn. 6 e 7 del 9.01.2021, n. 8 del 11.01.2021 e n. 9 del 12.01.2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25 settembre 2020 “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell’Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020”;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto l’attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano che registra un andamento costante dell’indice di ospedalizzazione e occupazione dei posti liberi di terapia intensiva ed una crescita dei contagi in maniera importante;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, in particolare, la successiva Ordinanza del 27 novembre 2020;
Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome aggiornate l’8 ottobre 2020;
Visto il contenuto degli art. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 che prevedono ulteriori misure di contenimento del contagio per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (arancione) e le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (rosso), identificate con specifiche Ordinanze del Ministro della Salute;
Visto il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);
Considerata l’orografia e la posizione geografica dell’isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l’assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria e si è trovata a combattere un’esplosione del contagio negli scorsi mesi che aveva messo e continua a mettere a dura prova il sistema sanitario locale;
Considerato il contenuto del verbale della seduta del 13.01.2021 del Comitato Tecnico-Scientifico di Pantelleria per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito con delibera di giunta n. 66 del 23.04.2020;
Ritenuto necessario adottare e richiamare su tutto il territorio dell’Isola di Pantelleria le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità;
Visti i pareri favorevoli concessi, a seguito di interlocuzione per le vie brevi, dalla Prefettura di Trapani e dal Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Trapani.
ORDINA
Art. 1
(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)
La presente Ordinanza Sindacale è efficace dalle ore 00.00 del 16.01.2021 fino alle ore 24.00 del 05.03.2021 salvo l’emanazione di nuovi provvedimenti.
Art. 2
(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale provenienti da Regioni con scenario pandemico di elevata e massima gravità e provenienti da paesi e territori esteri)
Fermo restando quanto previsto all’art. 2 dell’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 5 del 08.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza:
- Le persone fisiche che giungono sul territorio comunale provenienti dalle Regioni identificate col colore rosso e arancione, a norma delle Ordinanze del Ministro della Salute e le persone fisiche provenienti da paesi e territori esteri, devono osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamenti e di viaggi salvo comprovate esigenze di natura sanitaria e/o indifferibili da concordare con gli operatori sanitari.
- Le persone fisiche indicate al precedente punto 1., qualora in possesso di tampone molecolare con esito negativo non superiore alle 48 ore prima dell’arrivo sull’Isola di Pantelleria, potranno non osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
- Qualora la persona che farà ingresso nell’Isola non abbia potuto sottoporsi a tampone molecolare e voglia evitare di sottoporsi ad isolamento fiduciario, osserverà quanto segue:
- Chiunque arrivi e/o si sia allontanato dall’Isola per più di 4 giorni dovrà, giunto sull’Isola, sottoporsi al tampone rapido antigenico e qualora l’esito fosse negativo potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. L’esecuzione di un tampone molecolare a proprie spese sull’isola consentirà di non sottoporsi al doppio tampone rapido, ma fino all’esito negativo si osserverà quanto previsto al punto 1;
- Chiunque si allontanerà dall’Isola per un tempo non superiore a 4 giorni, giunto sull’Isola potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di arrivo.
- È fatto obbligo ai lavoratori pendolari che entrano nel territorio comunale, provenienti dalle Regioni identificate col colore rosso e arancione, a norma delle Ordinanza del Ministro della Salute, di adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale così come prevedono i rispettivi protocolli. Agli stessi, al termine dell’attività lavorativa prestata sul territorio comunale, si applicano quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3 (isolamento fiduciario o tampone negativo).
- Quanto previsto al punto 4, è esteso anche al lavoratore residente che per qualsiasi motivo si allontana dal territorio comunale e poi vi fa rientro da una Regione identificata col colore rosso e arancione, a norma delle Ordinanze del Ministro della Salute.
- Le persone fisiche di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 dovranno comunicare l’arrivo sul territorio comunale, attraverso il Centro Operativo Comunale (COC), alternativamente, ai seguenti contatti:
- telefono: 320.4396535
- e‑mail: pantelleriaemergenzacovid19@gmail.com.
- Quanto previsto nei precedenti punti 4, 5 e 6 non è applicabile ai lavoratori per prestazioni e servizi di pubblica utilità identificati espressamente nel personale militare, forze dell’ordine e servizi di emergenza. Gli stessi sono soggetti a specifici protocolli di settore.
- I precedenti punti si applicheranno anche alle persone fisiche provenienti dalla Sicilia qualora la stessa si troverà nello scenario di essere classificata zona arancione o rossa in ottemperanza alle Ordinanze del Ministro della Salute.
- I soggetti in isolamento fiduciario ai sensi dei precedenti punti non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio. Alle persone fisiche indicate nei precedenti punti, qualora necessario, sarà garantita assistenza attraverso il COC (Centro Operativo Comunale) da attivare ai contatti indicati al punto 6.
- Il mutamento dello scenario di elevata e massima gravità (arancione e rosso) ad un rischio più basso (giallo) permetterà la non applicazione del presente articolo per tutte le persone che giungeranno sul territorio comunale con la decorrenza prevista dall’Ordinanza del Ministro della Salute all’uopo emessa.
Art. 3
(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale provenienti da Regioni identificate con colore giallo e diverse dall’art. 2)
Considerata la fragilità sanitaria dell’Isola di Pantelleria, è fortemente raccomandato alle persone fisiche che giungono sul territorio comunale provenienti dalle Regioni identificate col colore giallo e diverse dall’art. 3, di porsi in isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo oppure sottoporsi ad un esame attraverso un tampone con esito negativo, non superiore alle 48 ore prima dell’arrivo.
Art. 4
(Gestione dei rifiuti solidi urbani)
Le persone fisiche che si trovano in isolamento fiduciario ai sensi della presente ordinanza saranno considerate “Utenze di tipo B” ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25 settembre 2020 ovvero utenze ordinarie.
Art. 5
(Ulteriori obblighi per i vettori che collegano l’Isola di Pantelleria)
Fermo restando quanto previsto all’art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2020, è fatto obbligo a tutte le autorità interessate, società concessionarie e di trasporto passeggeri, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutte le misure necessarie per eseguire i controlli preventivi all’atto dell’ingresso di persone fisiche sul territorio comunale (aeroporto e porto, compreso l’arrivo di aeromobili ed imbarcazioni non adibite al trasporto pubblico).
Agli enti, compagnie e società aeree e marittime si chiede di esporre sui propri siti web il contenuto della presente ordinanza, nonché darne evidenza, con cartelli e strumenti simili, nei mezzi di trasporto, nelle agenzie e nei luoghi dove soggiornano i passeggeri in attesa di partire.
Art. 6
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio comunale)
Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 e delle ulteriori misure previste dalle Ordinanze Contingibili e Urgenti ancora in vigore del Presidente della Regione Siciliana, si ribadisce quanto segue:
- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie. Si rinvia al successivo art. 8 per il corretto utilizzo.
- È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni previste e validate dalle disposizioni di settore.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta.
Art. 7
(Scuolabus)
Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021, considerata l’emergenza attuale ed in ottemperanza di eventuali successive norme che prevederanno riduzioni, si dispone l’utilizzo, ad avvenuta capienza dello Scuolabus, anche dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale integrati, eventualmente, con bus granturismo idonei alla circolazione nel territorio comunale.
Sarà compito dell’azienda incaricata all’esecuzione del servizio di Trasporto Pubblico e Scuolabus, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Procedimento di porre in essere tutte quelle condizioni necessarie affinché gli studenti non subiscano disagi e viaggino nella massima sicurezza.
Art. 8
(Uso corretto delle mascherine di protezione)
Così come indicato nell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi.
Si sottolinea l’uso obbligatorio delle mascherine per tutti gli operatori/dipendenti e personale impiegato compresi i titolari di tutti gli esercizi pubblici.
Si è dispensati dall’obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Il dispositivo protettivo deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.
Art. 9
(Disposizioni per gli autotrasportatori e gli automezzi in genere)
Tutti i mezzi di trasporto merci e di trasporto di persone, in arrivo a Pantelleria, devono avere l’abitacolo sanificato prima che il mezzo inizi a circolare per il territorio comunale.
In merito alla sanificazione dei mezzi di trasporto merci e degli automezzi in genere in arrivo a Pantelleria si precisa che la pulizia dell’abitacolo deve avvenire con la massima cura, con l’applicazione di disinfettanti quali “Ipoclorito di sodio” e deve interessare, particolarmente, tutte le superfici di possibile contatto nell’abitacolo e può essere effettuata direttamente dal conducente.
La società di vigilanza portuale collaborerà al fine di verificare l’effettiva esecuzione di tali adempimenti.
DISPONE
Che la presente Ordinanza decorra dal 16 gennaio 2021, è pubblicata sull’Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Inoltre, dare mandato al messo comunale di eseguire specifica notifica a tutti gli Enti e Autorità interessati dal presente provvedimento.
Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
AVVERTE
Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line del Comune di Pantelleria.
Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.
Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo
SFOGLIALA IN PDF
Punto a Capo Onlus è l’editrice di PUNTO A CAPO ONLINE, PUNTO A CAPO SPORT e PANTELLERIA NOTIZIE. La Redazione è nella sede operativa, a Marino (Roma). La Redazione Pantesca si ritrova periodicamente a Pantelleria. La Redazione è aperta anche se non sempre ‘fisicamente’. Infatti, essendo i collaboratori tutti volontari, lavorano quasi sempre da casa.
Il giornale è un progetto condiviso ed un patrimonio comune completamente non profit, senza alcuno scopo di lucro, tenuto da volontari e chiunque può partecipare. I cittadini che vogliono scriverci possono farlo all’indirizzo email info@pantellerianotizie.it o tramite Whatsapp al numero 333 3876 830 Le lettere devono essere accompagnate sempre da foto.