ORDINANZA SINDACALE n. 76 del 21 luglio 2021
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
(…)
ORDINA
Art. 1
(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)
La presente Ordinanza Sindacale è efficace dalle ore 00.00 del 22 luglio 2021 fino alle ore 24.00 del 31 agosto 2021 salvo l’emanazione di nuovi provvedimenti.
Art. 2
(Esecuzione dei tamponi rapidi rinofaringei)
Fermo restando quanto previsto all’art. 1 dell’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 71 del 21.06.2021 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza:
1. Le persone fisiche che giungono sul territorio comunale provenienti dalla Sicilia possono, su base volontaria, sottoporsi al tampone rapido rinofaringeo gratuito presso il presidio sanitario istituito all’interno del distretto sanitario, ubicato alle spalle dell’Ospedale B. Nagar, in via S. Leonardo oppure presso altro presidio messo a disposizione dagli Organi sanitari del territorio.
2. Quanto previsto al punto 1, è esteso anche ai residenti che per qualsiasi motivo si allontanano dal territorio comunale e poi vi fanno rientro.
Art. 3
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio comunale)
Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 e delle ulteriori misure previste dalle Ordinanze Contingibili e Urgenti ancora in vigore del Presidente della Regione Siciliana, si ribadisce quanto segue:
a. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie. Si rinvia al successivo art. 4 per il corretto utilizzo.
b. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni previste e validate dalle disposizioni di settore.
c. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta.
Art. 4
(Uso corretto delle mascherine di protezione)
Così come indicato nell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi.
Si sottolinea l’uso obbligatorio delle mascherine per tutti gli operatori/dipendenti e personale impiegato compresi i titolari di tutti gli esercizi pubblici.
Si è dispensati dall’obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Il dispositivo protettivo deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.
Art. 5
(Feste private)
Fermo restando quanto indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, si sottolinea la necessità di far rispettare col massimo scrupolo le prescrizioni previste dalla normativa di riferimento. Nello specifico deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e l’utilizzo della mascherina ogniqualvolta si è in presenza di persone non conviventi e si crei il rischio di assembramenti.
Art. 6
(Ulteriori obblighi per i vettori che collegano l’Isola di Pantelleria)
È fatto obbligo a tutte le autorità interessate, società concessionarie e di trasporto passeggeri, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutte le misure necessarie per eseguire i controlli preventivi all’atto dell’ingresso di persone fisiche sul territorio comunale (aeroporto e porto, compreso l’arrivo di aeromobili ed imbarcazioni non adibite al trasporto pubblico).
Agli enti, compagnie e società aeree e marittime si chiede di esporre sui propri siti web il contenuto della presente ordinanza, nonché darne evidenza, con cartelli e strumenti simili, nei mezzi di trasporto, nelle agenzie e nei luoghi dove soggiornano i passeggeri in attesa di partire.
Art. 7
(Centro Operativo Comunale)
Chiunque abbia necessità di informazioni inerenti all’attuale emergenza pandemica sul territorio comunale potrà contattare il Centro Operativo Comunale (COC), alternativamente, ai seguenti contatti:
• telefono: 320.4396535
DISPONE
Che la presente Ordinanza decorra dal 22 luglio 2021, è pubblicata sull’Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Inoltre, dare mandato al messo comunale di eseguire specifica notifica a tutti gli Enti e Autorità interessati dal presente provvedimento.
Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
AVVERTE
Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line del Comune di Pantelleria.
Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.
Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo
Pantelleria, 21 luglio 2021
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