Ordinanza n. 18 della Capitaneria di Porto di Pantelleria Prosecuzione dei lavori di ripristino -…
PANTELLERIA: NOVITA’ NELLA MODALITÀ DI ORMEGGIO AL PORTO DI SCAURI
31/01/2022Con largo anticipo rispetto all’inizio della stagione balneare l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, attraverso al modifica del Regolamento del porto di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri ha definito le modalità per l’ormeggio nel porto di Scauri preso d’assalto nel periodo estivo. dalla prossima stagione estiva l’ormeggio al porto di Scauri sarà consentito solo nel rispetto di specifiche condizioni:
- potrà essere ormeggiata al massimo una barca a testa; – non potranno essere ormeggiate unità destinate ad attività commerciali (tra cui locazione e noleggio); – le unità ormeggiate dovranno avere motore installato coperto da assicurazione; le unità ormeggiate dovranno essere in possesso di tutti i documenti di bordo e di tutte le dotazioni di sicurezza.
inoltre i proprietari di unità da diporto che intendono ormeggiare a Scauri dovranno presentare specifica comunicazione (allegato nr. 27 del Regolamento) all’Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria con tutti i dati richiesti. La suddetta comunicazione, che dovrà essere trasmessa ogni qualvolta che varierà il posto di ormeggio, non costituisce titolo autorizzativo all’ormeggio permanente ed esclusivo dell’unità.
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PANTELLERIA
AVVISO ALL’UTENZA
Aggiornamento al “Regolamento del porto e della rada di Pantelleria e dell’approdo di Scauri” con particolare riferimento alla disciplina degli ormeggi del porto di Scauri.
Al fine di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose nonché garantire la sicurezza della navigazione e portuale, valutato il contesto e le reali esigenze locali dell’approdo di Scauri, si è ritenuto opportuno rimodulare e aggiornare il “Regolamento del porto e della rada di Pantelleria e dell’approdo di Scauri” con particolare riferimento alla disciplina del transito e degli ormeggi, nonché l’uso delle banchine del porto anche per finalità turistico-ricreative e commerciali.
In relazione a quanto sopra, ai fini di una immediata e capillare informazione nei confronti dell’utenza interessata, si riportano di seguito gli articoli oggetto del recente aggiornamento nonché copia dei relativi allegati introdotti.
Articolo 106 – Individuazione zone portuali e destinazione d’uso bacino portuale
L’ambito portuale di Scauri e il relativo specchio acqueo interno, dotato di arredi portuali, è suddiviso in “zone” come di seguito articolato e graficamente rappresentato nell’allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente ordinanza – Allegato 2.
Tali zone saranno contraddistinte da lettere e dovranno essere utilizzate, nei limiti derivanti dai fondali portuali, nelle modalità di seguito esplicate nel dettaglio:
Zona A: Scalo di alaggio pubblico con relativo specchio acqueo antistante riservato alle pertinenti operazioni di alaggio/varo; le stesse dovranno essere eseguite tassativamente utilizzando lo scivolo lato parcheggio e non quello con gradoni in legno;
Zona C: Specchio acqueo e relativo tratto di banchina, assentito in concessione a privato per l’installazione ed il mantenimento di un pontile galleggiante destinato alla nautica da diporto;
Zona N: Tratto di banchina riservata alle operazioni portuali; dente di attracco, la prospicente area a terra ed il relativo specchio acqueo sono destinate in via prioritaria alle unità di linea Ro\Ro e passeggeri e alle unità veloci passeggeri che espletano il servizio di linea.
Pertanto il dente di cui alla Zona N dovrà essere lasciato sempre libero in caso di ormeggio delle navi di linea; solo previa autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima, a seguito di apposita e motivata richiesta, è consentito l’attracco alle altre unità mercantili, di grosso tonnellaggio, delle navi militari, delle unità da pesca, da diporto e da traffico di medio e grosso tonnellaggio.
Qualora il dente venga impegnato da unità diverse da quelle di linea, l’unità ormeggiata dovrà essere costantemente presidiata qualora sia necessario effettuare spostamenti, allo scopo di evitare disservizi con i collegamenti di linea ed evitare, altresì, possibili danni che possano essere causati da avverse condizioni meteomarine e/o dal moto ondoso.
Zona M: Porzione di banchina di 20 metri con relativo specchio antistante, in testata al Molo Foraneo di Scauri, riservata esclusivamente all’attracco di unità della Guardia Costiera di unità navali militari e di forze di Polizia in genere; in tale zona è interdetta la sosta e l’ormeggio di qualsiasi altro tipo di unità.
Il tratto di banchina riservato alle operazioni dei mezzi militari è interdetto altresì alla sosta di veicoli, deposito merci e ad ogni altra attività che non sia correlata con gli scopi istituzionali dei predetti mezzi navali militari.
Zona P/GAC: Area e relativo specchio acqueo (tratto di banchina lungo mt. 10) riservato e destinato alle unità da pesca professionali locali iscritte e munite di regolare Licenza di pesca in corso di validità.
I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all’attracco c.d. “all’andana”, di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare al molo) assicurandosi alla banchina pubblica con l’obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore.
Zona T: Specchio acqueo e tratto di banchina di circa 25 metri lineari, destinato all’ormeggio pubblico di unità da diporto e alle motobarche in transito per il tempo strettamente necessario e comunque in nessun caso superiore alle 72 ore.
Considerate le piccole dimensioni del porto e l’esiguo tratto di banchina in questione, in tale zona è consentito l’ormeggio anche contemporaneo, sino ad un massimo di 3 (tre) file di unità ormeggiate/affiancate a “pacchetto” tra loro, sempre nel rispetto delle elementari norme di sicurezza.
L’ormeggio è consentito alle seguenti tassative condizioni:
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a) previa comunicazione (anche verbale) da effettuarsi immediatamente all’arrivo, alla Guardia Costiera di Pantelleria ai numeri 0923/911027 – 913651 e/o VHF canale 16;
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b) particolari esigenze di sosta per periodi più lunghi saranno valutate, di volta in volta, dall’Autorità Marittima, fermo restando che almeno un responsabile di bordo dovrà essere prontamente reperibile per eventuale ed immediato spostamento dell’unità;
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c) che l’unità venga ormeggiata in sicurezza in funzione della lunghezza fuori tutto (LFT);
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d) che l’unità ormeggiata o da ormeggiare sia munita di tutti i documenti in corso di validità per lo scafo, per le persone trasportate e per il/i motore/i;
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e) che l’unità sia in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed in regola con normative in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale;
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f) che l’unità sia attrezzata delle previste dotazioni antincendio;
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g) che l’unità ormeggiata sia costantemente vigilata allo scopo di evitare possibili danni che possano essere causati da avverse condizioni meteomarine e dal moto ondoso;
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h) che gli ormeggi in banchina garantiscano comunque gli spazi necessari per l’effettuazione in sicurezza delle manovre cinematiche all’interno del porto.
Zona D: Specchio acqueo e banchine ad ormeggio pubblico gratuito distinte con nomenclatura D1, D2, D3 e D4 e di seguito illustrate e disciplinate nel dettaglio:
Zona D1 (Molo di sottoflutto): Zona di ormeggio pubblico di circa 40 metri lineari riservato a piccole unità da pesca e da diporto di lunghezza massima f.t. fino a 5 mt. È consentito l’ormeggio su tutto il tratto di banchina a condizione che l’ormeggio avvenga in sicurezza e con idonei parabordi di protezione; in ogni caso non deve essere ostacolata l’imboccatura del Porto.
Si precisa, tuttavia, che coloro i quali ormeggeranno la propria unità in tale tratto di banchina saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, nonché alle infrastrutture portuali.
Zona D2 (Banchina a giorno): tratto di banchina riservato all’ormeggio delle unità da diporto, da disporsi senza ostacolare l’utilizzo dello scalo di alaggio. È consentito l’ormeggio su doppia fila salvo che i fruitori di tale specchio acqueo effettuino, obbligatoriamente, il c.d. attracco “all’andana”, di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare al molo) assicurandosi alla banchina con l’obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore.
Si precisa, tuttavia, che i fruitori di tale punto di ormeggio dovranno essere pronti e capaci di disormeggiare tempestivamente, sia su ordine dato (anche verbalmente) dall’Autorità Marittima che in caso di condizioni metereologiche avverse ed in particolare al presentarsi dei venti provenienti dai quadranti meridionali;
Zona D3: Banchina riservata alle unità da diporto di lunghezza massima di 7 mt. disposte su unica fila. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all’attracco c.d. “all’andana”, di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare al molo) assicurandosi alla banchina pubblica con l’obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore.
Zona D4: Zona di ormeggio pubblico per una lunghezza di circa 65 metri lineari, come meglio rappresentato nell’Allegato 2, compresi tra la zona P/GAC e Zona T; in tale zona è consentito l’ormeggio alle unità da diporto di lunghezza massima di 10 mt, ad esclusione del tratto di banchina ove insistono le scale utili all’imbarco e allo sbarco persone/cose, che dovrà rimanere permanentemente libero.
I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all’attracco c.d. “all’andana”, di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare al molo) assicurandosi alla banchina pubblica con l’obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore.
Si precisa, tuttavia, che in considerazione dell’esposizione di detta area i fruitori della stessa dovranno essere pronti e capaci di disormeggiare tempestivamente, sia su ordine dato (anche verbalmente) dall’Autorità Marittima sia in autonomia in caso di condizioni metereologiche avverse ed in particolare al presentarsi dei venti provenienti dai quadranti meridionali. L’ormeggio in tale area è eseguito a rischio e pericolo del conduttore/proprietario unità;
Al di fuori delle suddette aree è tassativamente vietato sostare, ancorare, ormeggiare, con qualsiasi tipo di unità da diporto ovvero unità adibite ad uso professionale/commerciale.
AVAMPORTO: La zona di mare prospicente le infrastrutture portuali, all’interno della circonferenza avente raggio 200 metri con centro nel punto di mezzeria della congiungente i fanali di accesso dell’Approdo di Scauri, come meglio rappresentato nello stralcio planimetrico – Allegato 2.
Articolo 107 – Disposizioni Particolari – Zona D
I proprietari/conduttori delle unità che intendono ormeggiare presso le banchine ricadenti all’interno della Zona D dovranno osservare scrupolosamente le seguenti condizioni:
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a) L’ormeggio è consentito alle sole unità da diporto per fini turistici ricreativi; vengono escluse tutte le unità utilizzate per fini commerciali (comprese noleggio e locazione);
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b) Ai fini della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità, l’ormeggio è consentito SOLO a seguito di comunicazione dei dati di cui all’allegato 27 da trasmettere, debitamente compilato in ogni sua parte, a questo Ufficio unitamente al tagliando assicurativo, dopo aver verificato che il posto individuato per l’ormeggio non sia già occupato da altre unità. La suddetta comunicazione, che dovrà essere trasmessa ogni qualvolta che varierà il posto di ormeggio, non costituisce titolo autorizzativo all’ormeggio permanente ed esclusivo dell’unità. Le comunicazioni incomplete non saranno prese in considerazione;
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c) Le unità da ormeggiare devono essere regolarmente armate, con motore installato e funzionante, pronte a muovere nel caso ve ne fosse la necessità e sempre su disposizione dell’Autorità marittima; sono esclusi i primi 6 posti (3 in prima fila e 3 in seconda fila) nella Zona D2 a partire dallo scalo di alaggio, che saranno destinati esclusivamente alle unità prive di motore (barche a remi, a vela, lance pantesche) qualora presenti; l’ormeggio di unità a motore presso tale area deve essere preventivamente autorizzato da questa Autorità Marittima a seguito di esplicita e motivata richiesta;
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d) Che l’unità da ormeggiare sia munita di tutti i documenti in corso di validità sia per lo scafo, che per il/i motore/i che DEVE essere munito di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
-
e) Che l’unità venga ormeggiata in sicurezza in funzione della lunghezza fuori tutto, e sia munita delle previste dotazioni di sicurezza;
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f) In considerazione delle capacità ricettive del porto, non è consentito l’ormeggio di più di un’unità appartenente al medesimo proprietario, come desumibile dalla documentazione di proprietà e/o in funzione del certificato assicurativo;
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g) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all’interno delle aree portuali saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, nonché alle infrastrutture portuali.
Pantelleria, lì 31/01/2022
Il COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE
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