INTERDIZIONE TEMPORANEA PORZIONE DI SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LOCALITA’ BUE MARINO PER INTERVENTO DI PROTEZIONE CAVO…
Pantelleria: divieto navigazione a Bue Marino per pericolo ordigni bellici
21/07/2022“PRESENZA PRESUNTI ORDIGNI BELLICI”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria;
(…)
RENDE NOTO
che nello specchio acqueo antistante la cala ricompresa tra Bue marino basso e Bue Marino alto del Comune di Pantelleria (TP), delimitata dalla linea di costa e dai punti di coordinate (WGS84):
1) lat.36°50’19’’N–long.011°57’19’’E; 2) lat.36°50’19’’N–long.011°57’20’’E; 3) lat.36°50’16’’N long.011°57’20’’E. è stata segnalata la presenza di presunti ordigni bellici, pertanto,
ORDINA
Articolo 1 – Interdizione dell’area
Sino ad avvenuta eliminazione della situazione di pericolo, nella zona di mare delimitata dalla linea di costa e dai punti di coordinate (WGS84):
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lat.36°50’19’’ N – long.011°57’19’’ E;
-
lat.36°50’19’’ N – long.011°57’20’’ E;
-
lat.36°50’16’’ N – long.011°57’20’’ E.
è vietato:
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione;
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Articolo 3 – Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le Unità navali ed il personale della Guardia Costiera in servizio d’Istituto nonché le Unità navali ed il personale delle altre forze di polizia, in ragione del loro ufficio.
Articolo 4 – Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi:
-
- degli articoli 1164 – 1174 e 1231 del codice della navigazione;
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- dell’articolo 53 del Decreto legislativo 18.07.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni,
se le violazioni sono commesse con unità da diporto;
I trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.
Articolo 5 – Disposizioni finali
La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio e pubblicazione sulla pagina “Ordinanze” del sito web istituzionale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria: http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx.
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE
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