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Pantelleria: interdizione di un tratto di mare in zona Arenella
27/07/2022Il Capo del Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria rende noto che nel periodo compreso dal 27 luglio al 20 agosto 2022 sino al termine dei lavori verrà interdetta uno specchio acqueo in località Arenella per il ripristino delle funzionalità della condotta sottomarina.
RENDE NOTO
Che nel periodo compreso dal 27 luglio al 20 agosto 2022 e sino al termine dei lavori, secondo quanto stabilito nel successivo art. 1 lo specchio acqueo di forma rettangolare delimitato dai seguenti punti (datum WGS84):
1) coordinate Lat. 36°49’36’’ N – Long. 011°55’20’’ E;
2) coordinate Lat. 36°49’27’’ N – Long. 011°55’24’’ E;
3) coordinate Lat. 36°49’35’’ N – Long. 011°55’41’’ E;
4) coordinate Lat. 36°49’28’’ N – Long. 011°55’42’’ E;
sarà interessato da lavori tecnici subacquei, supportati dall’impiego di unità navali di supporto, finalizzati al ripristino della funzionalità dell’esistente condotta fognaria, riportata sulla vigente documentazione nautica e disciplinata dall’Ordinanza nr. 18/2011 del 09.12.2011 di questo Comando.
ORDINA
Articolo 1
(Interdizione tratto di mare interessato ai lavori)
Nel tratto di mare di cui al RENDE NOTO, meglio rappresentato nello stralcio planimetrico in allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, a decorrere dal giorno 27 luglio 2022, è fatto assoluto divieto assoluto di:
1.1 Ancorare e sostare con qualunque unità nell’area oggetto dei lavori di che trattasi;
1.2 Svolgere attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea;
1.3 Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
1.4 Eseguire qualsiasi altro tipo di attività di intralcio ai lavori in premessa citata e che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità.
Articolo 2 (Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
2.1 le unità facenti capo alla ditta esecutrice dei lavori;
2.2 le unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere in ragione del loro ufficio;
Articolo 3
(Condotta delle unità in prossimità dell’area interdetta ai lavori)
Le unità in navigazione in prossimità dell’area interessata dai lavori dovranno procedere a velocità ridotta, prestando la massima attenzione e valutando l’eventuale adozione di misure, suggerite dalla buona perizia marinaresca, atte a prevenire qualunque situazione di potenziale pericolo mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dall’area di cui al RENDE NOTO.
Articolo 3
(Prescrizioni a carico dell’impresa esecutrice dei lavori)
L’impresa incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
1. I lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericoli di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocumento all’ambiente nonché attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
2. Tutti gli interventi lavorativi, dovranno essere eseguiti esclusivamente durante l’arco diurno e con visibilità e condizioni meteo-marine favorevoli;
3. Al verificarsi di una qualsiasi criticità/anomalia che possa determinare pericolo per l’incolumità pubblica, le attività dovranno essere immediatamente sospese dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
4. Per l’effettuazione dei lavori dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature preventivamente provate e controllate con certificazione di collaudo della casa costruttrice e dotati comunque delle relative coperture assicurative per sinistri, incidenti, ecc. e tutto il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere in regola con tutte le pertinenti norme previdenziali, assicurative e di sicurezza vigenti, nonché possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
5. Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque al verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza, questa Autorità Marittima procederà a sospendere in qualsiasi momento le operazioni, senza che alla ditta esecutrice e/o amministrazione richiedente spetti rimborso o compenso di sorta;
6. L’Autorità Marittima deve intendersi manlevata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante
dall’emissione del presente provvedimento;
7. Prima dell’avvio dei lavori la ditta esecutrice dovrà munirsi di qualsiasi altra autorizzazione/nulla osta da parte di enti/amministrazioni cui la legge demanda specifiche competenze in materia;
8. Il Responsabile delle operazioni deve dare comunicazione alla S.O. dell’Ufficio in intestazione sul canale VHF 16, dell’inizio e termine impiego;
9. L’impresa esecutrice dei lavori dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento delle Operazioni Subacquee emesso con Ordinanza nr. 2 del 27.01.2021 di questo Comando.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
4.1 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
4.2 la ditta, quale soggetto responsabile del corretto svolgimento dell’esecuzione dei lavori, assume formale impegno di piena osservanza delle prescrizioni date dall’Autorità Marittima con separato provvedimento notificato per accettazione.
4.3 Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
4.4 L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
4.5 I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell’illecito comportamento, azione od omissione.
Articolo 5
(Sanzioni)
I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice sulla Nautica da diporto, nonché incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Decreto legislativo n. 04/2012, salvo che il fatto non costituisca differente illecito sanzionato da norme speciali o più grave reato derivante dall’illecito comportamento.
Articolo 6
(Pubblicità)
La diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria al link ORDINANZE:
http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx .
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE
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