“INTERDIZIONE AREA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI COSTONI ROCCIOSI SOVRASTANTI AREE DI PERCORRIBILITÁ PUBBLICA P4…
Pantelleria, Gadir chiusa fino al 15 luglio ai bagnanti per lavori
08/06/2023ORDINANZA N° 11/2023
“INTERDIZIONE DI PORZIONE DI DEMANIO MARITTIMO E SPECCHIO ACQUEO IN LOCALITA’ CALA GADIR PER RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LAVICA DISCONNESSA E DIVELTA”
VISTA: la nota datata 07/06/2023 con la quale l’Ing. Salvatore GAMBINO, in qualità di Responsabile del settore II del Comune di Pantelleria, incarica
l’impresa EDILPRO SRL già assegnataria nei lavori di messa in sicurezza del primo dente di attracco situato presso il molo Wojtyla del porto di Pantelleria, di provvedere con ogni possibile urgenza alla rimozione della pavimentazione in pietra lavica disconnessa e parzialmente divelta presso la località Gadir;
VISTA: la nota prot. n°1048 del 13/02/2023 emessa da questo Comando, con la quale si segnalavano danni in località Gadir a seguito di forti mareggiate;
VISTA: la nota prot. n°1915 del 10/03/2023 emessa da questo Comando, con la quale si rappresentata l’inutilizzo dello scalo di Cala Gadir a seguito delle eccezionali mareggiate abbattutesi nelle località costiere del versante Nord- Est nella prima decade del mese di febbraio scorso;
VISTO: l’avviso di pericolosità n°01/2023 del 03/04/2023 emesso da questo Comando, afferente l’inutilizzo dello scalo di alaggio di Cala Gadir a causa delle eccezionali mareggiate abbattutesi nelle località costiere del versante Nord- Est nella prima decade del mese di febbraio scorso.
VISTA: la nota datata 07/06/2023 prot. Nr.011924 dell’Ing. Salvatore GAMBINO, in qualità di Responsabile del settore II del Comune di Pantelleria.
RITENUTO: necessario interdire in località Gadir, l’area demaniale marittima e lo specchio acqueo ricadente nell’area meglio individuata nell’allegata planimetria, al fine di impartire disposizioni per prevenire/evitare situazioni di potenziale pericolo a tutela della salvaguardia della vita umana e della pubblica incolumità;
VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
Articolo 1 – Interdizione dell’area
Dal giorno 08.06.2023 fino al 15.07.2023, ovvero fino a conclusione dei sotto elencati lavori, all’interno dell’area demaniale marittima di cui al RENDE NOTO, è interdetta la navigazione di qualsiasi unità, la circolazione per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni, per i lavori di seguito indicati nel dettaglio:
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Rimozione pietra lavica parzialmente disconnessa e parzialmente divelta;
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Rimozione pietra lavica presente sul fondale del sito sopra meglio menzionato, divelta dalla pavimentazione a causa della forte mareggiata che ha interessato l’area in questione.
È vietata, altresì, la balneazione, la pesca ed ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare.
Nella suddetta area è consentito il solo transito dei veicoli di soccorso e di emergenza nonché quelli delle Forze dell’Ordine e quelli utilizzati dal personale tecnico addetto alle operazioni al fine di eliminare la situazione di pericolo in atto sulla baia di Gadir.Fino alla fine dei lavori di cui al rende noto, l’intera area demaniale marittima e lo specchio acqueo ricedente nell’area meglio individuata nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente atto, è interdetta alla balneazione, alla navigazione, alla pesca, alla sosta e ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare e non strettamente correlata ai lavori in parola.
È vietata, altresì, la circolazione per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni nell’area in allegato 1 come meglio esplicitato nella stessa planimetria.
Nella suddetta area è consentito il solo transito dei veicoli di soccorso e di emergenza nonché quelli delle Forze dell’Ordine e quelli utilizzati dal personale tecnico addetto alle suddette lavorazioni. Tutte le unità in navigazione, sosta ed ancoraggio oltre il perimetro dello spazio di mare come sopra interdetto, dovranno comunque prestare massima attenzione alle segnalazioni ed attenersi alle disposizioni eventualmente impartite dal direttore dei lavori, in premessa citato, nonché dalle unità di polizia in servizio di vigilanza.
Articolo 2 – Prescrizioni
Il Direttore dei Lavori e la Ditta incaricata dai lavori, sono tenuti all’osservanza scrupolosa delle disposizioni e delle prescrizioni impartite con i provvedimenti autorizzativi nulla-osta rilasciati dagli Enti/Organismi, cui la legge demanda le specifiche competenze, nelle materie direttamente o di riflesso collegate al presente provvedimento e dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni:
1. Gli spazi a terra dovranno essere opportunamente delimitati quali aree di cantiere e provvisti di segnaletica diurna/notturna, recante gli estremi della presente Ordinanza;
2. Prestare particolare attenzione a eventuali persone/mezzi/unità che dovessero avvicinarsi alle zone interdette, provvedendo, se del caso, ad attirarne l’attenzione e invitarle ad allontanarsi, interrompendo immediatamente l’attività qualora necessario;
3. I lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericoli di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocumento all’ambiente nonché attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
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Al verificarsi di una qualsiasi criticità/anomalia che possa determinare pericolo per l’incolumità pubblica, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi dandone tempestiva comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
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Per l’effettuazione dei lavori dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature preventivamente provate e controllate con certificazione di collaudo della casa costruttrice e dotati comunque delle relative coperture assicurative per sinistri, incidenti, ecc.;
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Tutto il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere in regola con tutte le pertinenti norme previdenziali, assicurative e di sicurezza vigenti, nonché possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
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Eventuali materiali di risulta dovranno essere smaltiti e/o utilizzati nel rispetto della vigente normativa di settore a seconda della loro tipologia e classificazione;
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Qualoradovesseroricorreremotividipubblicointeresseocomunquealverificarsidi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza, questa Autorità Marittima procederà a sospendere in qualsiasi momento le operazioni, senza che alla ditta esecutrice e/o amministrazione richiedente spetti rimborso o compenso di sorta;
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L’Autorità Marittima deve intendersi manlevata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dall’emissione del presente provvedimento;
10.Prima dell’avvio dei lavori la ditta esecutrice dovrà munirsi di qualsiasi altra autorizzazione/nulla osta da parte di enti/amministrazioni cui la legge demanda specifiche competenze in materia;
11.All’inizio e fine dei lavori o in caso di sospensione prolungata degli stessi sarà cura del responsabile della ditta esecutrice notiziare tempestivamente questa Autorità Marittima
Articolo 3 – Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi della vigente normativa in ragione della fattispecie;
I trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.
Articolo 4 – Disposizioni finali
La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio e pubblicazione sulla pagina “Ordinanze” del sito web istituzionale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria: http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx
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