ORDINANZA NR. 17 Capitaneria di Porto
PRESENZA PRESUNTA ORDIGNO BELLICO IN LOCALITÁ CALA LEVANTE ISOLA DI PANTELLERIA
Il sottoscritto T.V. (CP) Vincenzo DE FALCO Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria;
VISTA la segnalazione pervenuta in data 10.07.2023 da parte della A.S.D. DIVE X ACTIVE SPORT con sede in Pantelleria nella via San Nicola al n°91 inerente il rinvenimento in mare di un presunto ordigno bellico nello specchio acqueo antistante località Cala Levante del Comune di Pantelleria (TP), più precisamente sul punto di coordinate geografiche lat. 36°47’51.4’’ N – long. 012°03’1.39’’ E (DATUM WGS84);
RITENUTO necessario nelle more della messa in sicurezza dei luoghi, impartire disposizioni per prevenire/evitare situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;
VISTI gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
RENDE NOTO
che nello specchio acqueo antistante località Cala Levante del Comune di Pantelleria sul punto di coordinate geografiche lat. 36°47’51.4’’ N – long. 012°03’1.39’’ E (DATUM WGS84) meglio rappresentato nello stralcio in allegato, è stata segnalata la presenza alla profondità di circa 3 metri di un presunto ordigno bellico, pertanto,
ORDINA
Articolo 1
(Interdizione dell’area)
sino ad avvenuta eliminazione della situazione di pericolo, nella zona di mare avente un raggio di 50 metri dal punto di rinvenimento lat. 36°47’51.4’’ N – long. 012°03’1.39’’ E (DATUM WGS84) è vietato:
▪ navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
▪ praticare la balneazione;
▪ effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
▪ svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Articolo 2
(Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le Unità navali ed il personale della Guardia Costiera in servizio d’Istituto nonché le Unità navali ed il personale delle altre forze di polizia, in ragione del loro ufficio.
Articolo 3 (Sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi della vigente normativa in ragione della fattispecie.
Articolo 4 (Disposizioni finali)
La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio e pubblicazione sulla pagina “Ordinanze” del sito web istituzionale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria: http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx.
Pantelleria 10/07/2023
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo DE FALCO
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