Stamattina alle ore 12 si è svolto il cambio di comando della capitaneria di porto…
Pantelleria, divieto di ormeggio al Molo Toscano: ordinanza della Guardia Costiera
21/11/2020MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Pantelleria
SEZIONE T.A.O.
ORDINANZA N° 18/2020
DIVIETO DI ORMEGGIO UNITÁ PONTILI GALLEGGIANTI MOLO TOSCANO PORTO NUOVO DI PANTELLERIA E RELATIVA INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO ADIACENTE
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:
VISTO: l’attuale precario stato strutturale/manutentivo dei 2 pontili galleggianti posizionati presso il lato sud del molo Toscano del Porto Nuovo di Pantelleria, come si evince dalla relazione tecnica redatta da parte di ditta specializzata incaricata da questo Comando di eseguire approfondita ispezione subacquea;
CONSIDERATO: che i pontili galleggianti situati alla radice del Molo Toscano, risultano tuttora occupati da unità da diporto all’ormeggio e dunque fortemente frequentati;
VISTE: le proprie Ordinanze n°30 del 2013 Varchi Molo Toscano porto di Pantelleria e n°18 del 2019 Interdizione Piazzale Molo Toscano
VISTA: la nota con prot. n.2330 del 08 luglio 2015 con la quale l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, ha autorizzato il Comune di Pantelleria, nelle more del rilascio della C.D.M., ai sensi dell’art. 38 del C.N., all’immediata occupazione ed uso dei due pontili galleggianti di proprietà del Demanio Marittimo, allo scopo di eseguire tutti i lavori all’uopo necessari per la messa in sicurezza dei pontili galleggianti al fine di scongiurare pericoli per la privata e pubblica incolumità.
RITENUTO: doveroso porre in essere gli adempimenti necessari atti a scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo che possano pregiudicare la salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTI: gli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione e l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 15 luglio 2005, n. 171.
O R D I N A
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1.1 Interdizione area:
Con decorrenza immediata e sino alla messa in sicurezza, i pontili galleggianti e lo specchio acqueo adiacente, meglio evidenziati in rosso nell’allegato stralcio cartografico che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sono interdetti al pubblico accesso ed uso per motivi connessi alla sicurezza ed all’incolumità pubblica.
1.2 Sgombro area ed infrastrutture interdette:
Con decorrenza immediata i pontili e lo specchio acqueo adiacente dovrà essere sgombrato e mantenuto libero dalla presenza di qualsiasi tipologia di unità e/o attrezzatura di ormeggio. Gli attuali utilizzatori dovranno adoperarsi in merito entro il termine perentorio ed imprescindibile di 20 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
Articolo 2
(Divieti)
In relazione a quanto evidenziato nel precedente articolo:
1. Presso i pontili galleggianti attualmente destinati all’uso pubblico è vietato l’ormeggio, la sosta, l’accosto a qualsiasi tipologia di unità, nonché l’accesso pedonale.
Articolo 3
(Disposizioni particolari)
Il Comune di Pantelleria quale Ente consegnatario e/o la Regione Sicilia quale proprietario delle opere in parola provvedano alla messa in sicurezza urgente dei pontili galleggianti ovvero alla rimozione degli stessi al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Articolo 4
(Disposizioni Finali)
1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
3. L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi dell’art.1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero incorreranno nelle sanzioni principali previste dal Codice della Nautica da Diporto, per quanto applicabili.
5. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell’illecito comportamento.
6. Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione.
7. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria
(http://www.guardiacostiera.it/pantelleria) al link “ORDINANZE”.
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE
All. 1
STRALCIO CARTOGRAFICO ALLEGATO ORDINANZA N.
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