Il Comune ha fatto uscire un bando che riguarda il muro paraonde, la diga foranea…
Pantelleria: nuovo regolamento per l’uso del sistema NMSW-PMIS per il porto
29/03/2022MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI Ufficio Circondariale Marittimo – Pantelleria
SEZIONE TECNICA
SISTEMA NMSW-PMIS
(NATIONAL MARITIME SINGLE WINDOW – PORT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)
Il Capo del Circondario Marittimo di Pantelleria:
(…)
RITENUTO necessario disciplinare in dettaglio l’uso del NMSW-PMIS: RENDE NOTO
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Dalle ore 00:01 del giorno 14.03.2022 gli obblighi di dichiarazione correlati all’arrivo ed alla partenza delle navi nel/dal Porto di Pantelleria, previste dalle leggi, disposizioni, regolamenti, ordinanze ecc., citate nelle premesse della presente Ordinanza, sono effettuati esclusivamente tramite il sistema NMSW-PMIS.
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La presente ordinanza disciplina le modalità di espletamento delle pratiche amministrative relative all’arrivo, sosta e partenza di tutte le navi che fanno scalo nel porto di Pantelleria e presso l’approdo di Scauri; le navi stesse sono assoggettate alla formalità di cui all’articolo 179 e ss. C.N. ed al D.M. 27 aprile 2017.
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Sono escluse le navi militari, le navi di Stato e le unità che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 179 e ss. C.N. e del D.M. 27 aprile 2017.
ORDINA Articolo 1 (Definizioni)
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Dichiarante: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi di dichiarazione o qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente autorizzata che agisce per suo conto entro i limiti dei pertinenti obblighi di dichiarazione.
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Obblighi di dichiarazione: le informazioni richieste dagli atti giuridici dell’Unione Europea ed internazionali elencati nell’allegato al Regolamento (UE) 2019/1239, nonché dalle norme nazionali in vigore, che devono essere comunicate in relazione allo scalo in porto.
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Scalo in porto: l’arrivo, la sosta e la partenza di una nave in o dal porto, al fine di effettuare movimento di persone o di merci ovvero al fine della fornitura di servizi portuali dalla nave o verso la nave, con esclusione della sosta in rada per ridosso, attesa ordini, sosta inoperosa o sosta tecnica per svolgere attività senza fornitura di servizi portuali.
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Utente: persona diversa dal dichiarante a cui sono rilasciate le credenziali per l’accesso al sistema in relazione all’attività lavorativa svolta e con le funzionalità previste per il suo specifico ruolo, secondo le direttive rilasciate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
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ETA: orario del previsto arrivo in porto della nave.
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ATA: orario di arrivo effettivo in porto inserito nel NMSW-PMIS dall’Autorità Marittima.
Coincide con l’orario in cui sono terminate le operazioni di ormeggio in banchina. L’ancoraggio in rada è considerato ATA in caso di movimento di persone o di merci ovvero di fornitura di servizi portuali dalla nave o verso la nave.
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ETD: orario della prevista partenza della nave.
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ATD: orario effettivo di partenza della nave inserito nel NMSW-PMIS dall’Autorità Marittima. Coincide con il termine delle operazioni di disormeggio dalla banchina ovvero di disancoraggio per le navi in rada.
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PMIS (Port Management Information System): Sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività di cui all’articolo 14-bis del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 196.
10. Visit_ID: identificativo unico nazionale della sosta nave, inteso quale codice univoco che identifica la sosta della nave in porto anche verso le altre Amministrazioni dello Stato.
11. Avaria Bloccante del Sistema: malfunzionamento del sistema che rende totalmente o parzialmente non utilizzabili all’utente una o più funzionalità dell’applicazione per cause non dipendenti dall’utilizzatore, dalla sua piattaforma informatica o strutture di rete non proprietarie dell’Amministrazione. L’avaria bloccante implica l’attivazione delle modalità alternative di invio pratiche nave e impone all’utenza di contattare l’assistenza del sistema secondo le modalità previste.
Articolo 2 (Avvio del NMSW-PMIS)
A decorrere dalle ore 00:01 del 14.03.2022 gli obblighi di dichiarazione relativi all’arrivo, sosta e partenza nave nel/dal porto di Pantelleria e dall’approdo di Scauri devono essere adempiuti dai dichiaranti, preventivamente accreditati, mediante l’impiego del NMSW-PMIS.
Articolo 3 (Accesso al Sistema)
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In ragione delle norme citate in premessa sono legittimati ad accedere al sistema NMSW-PMIS i dichiaranti e gli altri utenti abilitati in possesso delle credenziali personali d’accesso.
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Il NMSW-PMIS è raggiungibile all’indirizzo web meglio specificato alla pagina internet https://nmsw-pmis.guardiacostiera.gov.it utilizzando un normale browser di navigazione.
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Le istanze e le dichiarazioni generate dal NMSW-PMIS a seguito dell’inserimento dei dati per la loro compilazione, ed inviate dai dichiaranti all’Autorità Marittima o alle altre Amministrazioni, hanno lo stesso valore delle istanze e delle dichiarazioni sottoscritte dal titolare delle credenziali con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
Articolo 4 (Creazione della sosta – acquisizione del VISIT_ID)
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Il NMSW-PMIS, all’atto della creazione della sosta della nave, genera
automaticamente il Visit_ID. Ogni sosta-nave in porto ha un suo Visit_ID.
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Il Visit_ID assegnato non può essere riutilizzato neppur in caso di annullamento della sosta nave. Il Visit_ID non cambia nel caso in cui la stessa sosta sia trattata da diversi dichiaranti.
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Nel caso in cui il sistema non lo generi automaticamente, il Visit_ID viene assegnato dall’Autorità Marittima.
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La nave che sosta più volte in porto riceve un Visit_ID per ciascuna sosta salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 27 aprile 2017; in tal caso, viene assegnato dal “porto base” un Visit_ID per tutto il periodo previsto dall’articolo 3 del citato decreto.
Articolo 5 (Elenco certificati)
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Dopo la creazione della sosta e prima dell’inoltro della formalità di arrivo all’Autorità Marittima, il dichiarante o l’utente abilitato deve verificare che nell’apposita sezione “certificati nave” del NMSW-PMIS siano presenti i dati (data e luogo di rilascio, data e luogo della visita annuale/intermedia, data di scadenza) relativi ai sottonotati certificati/documenti, in funzione del rispettivo campo di applicazione previsto dalle pertinenti norme in materia:
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a) Certificato di sicurezza per nave da passeggeri;
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b) Certificato di sicurezza costruzione per nave da carico;
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c) Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico;
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d) Certificato di sicurezza radio per nave da carico;
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e) Certificato internazionale di bordo libero;
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f) Certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP);
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g) Certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da liquami (ISPP);
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h) Tabella minima d’armamento – Minimum Safe Manning;
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i) Certificato internazionale del lavoro marittimo MLC 2006 (Maritime LabourCertificate – MLC 2006).
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Per le navi italiane sprovviste della suddetta documentazione, i dati, in funzione dei limiti di stazza, lunghezza, età ed abilitazione della nave, sono sostituiti da quelli relativi alla Certificazione nazionale equivalente o sostitutiva.
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Nell’ipotesi in cui venga effettuato un rinnovo, una modifica o una variazione dei dati contenuti nei documenti/certificati presenti nel NMSW-PMIS, il dichiarante o l’utente abilitato deve tempestivamente provvedere ad aggiornarli. È demandato al dichiarante o utente abilitato ogni onere e responsabilità in merito alla correttezza, regolarità e veridicità dei dati, informazioni e documenti inseriti nel NMSW-PMIS facenti parte integrante delle formalità nave richieste.
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Nel caso in cui la nave, nel porto di approdo, debba effettuare operazioni soggette a specifica autorizzazione o nulla osta per il cui rilascio è richiesta l’esibizione di specifica certificazione, essa può essere inserita nel NMSW-PMIS mediante upload della scansione del certificato in formato “pdf”.
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Ai sensi dell’articolo 180 del Codice della navigazione, l’Autorità Marittima può, in ogni momento, verificare il contenuto delle informazioni presentate tramite il NMSW-PMIS richiedendo l’esibizione dell’originale di qualsiasi certificato, carta, libro o documento di bordo, salvo quanto previsto dagli articoli da 20 a 23-quater del Codice dell’Amministrazione digitale.
Articolo 6 (Nota d’informazioni di arrivo)
La nota di informazione ed i formulari IMO FAL devono essere inoltrati all’Autorità Marittima entro 12 ore dall’inserimento dell’ATA nel NMSW-PMIS.
Articolo 7 (Rilascio delle spedizioni – Dichiarazione integrativa di partenza)
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I dati inseriti nel sistema dal dichiarante o dall’utente abilitato non possono essere
modificati dopo l’inserimento dell’ATD da parte dell’Autorità Marittima.
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Per comprovati motivi, il dichiarante che intenda variare dopo l’inserimento dell’ATD i dati già inseriti per ottenere il rilascio delle spedizioni, deve farne motivata richiesta all’Autorità Marittima per essere autorizzato alla modifica.
Articolo 8 (Unità addette ai servizi locali)
Gli adempimenti di arrivo e partenza previsti dall’articolo 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 27 aprile 2017 devono essere effettuati tramite il NMSW- PMIS.
Articolo 9 (Altre pratiche soggette al PMIS)
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Sono soggette all’inoltro tramite il NMSW-PMIS, le istanze per autorizzazione/nulla osta e le comunicazioni relative a:
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assegnazione degli accosti;
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rifiuti di bordo e residui del carico;
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bunkeraggio;
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imbarco, sbarco e transito di merci pericolose in colli di cui al Decreto dirigenziale n.303/2014 del 7 aprile 2014 come modificato per effetto del D.D. 25.06.2019 n. 565;
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imbarco, sbarco di merci solide alla rinfusa, di cui al Decreto n.1340 del 30/11/2010,
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ISPS “Ship Pre-Arrival Security”;
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comunicazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs. n.53 del 24 marzo 2011 (Comunicazione preventiva di navi assoggettabili ad ispezione estesa).
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Le sopra citate istanze e comunicazioni devono essere presentate tramite l’NMSW- PMIS, nei tempi e con le modalità previste dalle norme sopra citate.
Articolo 10 (Avaria o indisponibilità dei sistemi informatici)
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In caso di avaria bloccante o malfunzionamento dei sistemi informatici dell’amministrazione che inibisca totalmente o parzialmente l’uso del NMSW-PMIS, viene attivata la procedura di emergenza. In tal caso, le comunicazioni, le istanze e le pratiche che non possano essere trattate attraverso il sistema devono essere eccezionalmente inviate tramite e- mail all’indirizzo di posta elettronica certificato itpnl.nsw@pec.guardiacostiera.gov.it.
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In caso di avaria totale dei sistemi informatici, le pratiche dovranno essere eccezionalmente svolte in forma cartacea.
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Le eventuali avarie/anomalie del NMSW-PMIS dovranno essere comunicate al servizio di help desk attivo nei seguenti orari:
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dalle 8:30 alle 17:00 nei giorni feriali (è prevista una pausa pranzo di 30 minuti dalle ore 13:30);
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dalle 8:00 alle 14:00 il sabato al seguente numero telefonico 06/41722233.
In caso di irraggiungibilità del servizio potrà essere inviata una email all’indirizzo di posta elettronica supportopmis@dxcfds.com nella quale si descrive brevemente il problema riscontrato, con la richiesta di essere ricontattati quanto prima.
Articolo 11 (Tributi speciali e tassa d’ancoraggio)
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1. Il dichiarante o l’utente abilitato provvede all’adempimento degli oneri fiscali all’atto della presentazione della pratica d’arrivo e fornisce prova dell’avvenuto pagamento in accordo alle funzioni del NMSW-PMIS inserendo nella Dichiarazione di arrivo gli estremi identificativi dei tributi speciali e della tassa d’ancoraggio.
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Il dichiarante o l’utente abilitato provvedono all’adempimento degli oneri fiscali prima di inoltrare la pratica di partenza e deve fornire prova dell’avvenuto pagamento in accordo alle funzioni del NMSW-PMIS, inserendo nella Dichiarazione Integrativa di partenzagli estremi identificativi dei tributi speciali e della tassa d’ancoraggio nonché della sopratassa d’ancoraggio e della tassa supplementare d’ancoraggio.
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Nel ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, in caso di circostanze oggettivamente inaspettate dovute a causa di forza maggiore ovvero nel caso in cui il dato utile per il calcolo del tributo sia conoscibile solo ad operazioni commerciali concluse, l’agente raccomandatario marittimo può richiedere il rilascio delle spedizioni a seguito di motivata lettera d’impegno di pagamento, specificando l’impedimento nell’adempimento degli oneri fiscali, allegando le evidenze oggettive a sostegno dell’impedimento stesso.
Articolo 12 (Uso degli allegati e modulistica)
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Non devono essere allegati documenti contenenti dati già inseriti in modo strutturato nelle maschere del sistema ad esclusione degli elementi identificativi della nave e della sosta.
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La documentazione correlata alle pratiche di cui ai precedenti articoli e non espressamente contemplata in formato strutturato nel NMSW-PMIS, deve essere allegata in formato .pdf, con la risoluzione minima che ne consenta una celere ed agevole lettura ma senza eccedere i 2Mb di dimensioni.
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Il sistema NMSW-PMIS è in grado di riconoscere la validità della firma digitale apposta agli allegati dove necessario.
Articolo 13 (Pratiche escluse)
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Le unità non obbligate all’uso del PMIS adempiono agli obblighi di dichiarazione e alle formalità di arrivo e partenza mediante presentazione diretta presso gli uffici dell’Autorità marittima o con le altre modalità telematiche ammesse (PEC, fax, etc.).
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Con le stesse modalità vengono adempiuti gli obblighi di dichiarazione non ancora attivi nel NMSW-PMIS.
Articolo 14 (Disposizioni varie)
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Atteso che il NMSW-PMIS consente di sfruttare la funzione “riuso dei dati”, il dichiarante ovvero l’utente abilitato che accede al portale, unico responsabile della corretta compilazione dell’istanza, deve prestare particolare attenzione affinché non siano richiamati certificati o documenti errati ovvero non più in corso di validità.
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Qualora dalla lettura delle note non sia sufficientemente chiara la motivazione del respingimento, il dichiarante ovvero l’utente abilitato avrà cura di contattare l’ufficio preposto alla trattazione della pratica per chiedere ulteriori specifiche in merito.
Articolo 15 (Disposizioni finali)
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La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del giorno 14.03.2020.
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È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria (http://www.guardiacostiera.it/pantelleria) al link “ORDINANZE
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Durante il periodo transitorio, compreso dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale e fino alla data di entrata in vigore di cui al precedente comma 1, il dichiarante è tenuto a segnalare all’Autorità Marittima ogni eventuale criticità riscontrata nell’effettuazione delle pratiche secondo le modalità e tempistiche di cui al presente provvedimento.
Articolo 16 (Sanzioni)
Salvo che il fatto non integri una fattispecie di reato o diverso e più specifico illecito amministrativo, quale quello previsto all’articolo 1195 del Codice della Navigazione, chiunque non osserva le disposizioni contenute nel presente provvedimento è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1174 del Codice della Navigazione.
IL COMANDANTE T.V. (CP)
Antonio TERRONE
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